Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 01/08/2002 n. 166

2. A decorrere dal 2002 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di euro 1.500.000, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie che il comune di Genova è autorizzato ad effettuare per interventi infrastrutturali, per il trasporto pubblico delle persone, di restauro e ristrutturazione anche di beni di valore storico-artistico.

3. L'individuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 è effettuata con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con il sindaco di Genova.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 2.000.000 per l'anno 2002 e ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1. All'articolo 1, comma 1, della Legge 29 novembre 2001, n. 436, le parole: "entro il 31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2003". Note all'art. 24:

- Il testo vigente dell'art. 1, comma 1, della Legge 29 novembre 2001, n. 436 recante utilizzo delle disponibilità finanziarie residue in vista della Conferenza ONU sul crimine organizzato transnazionale ai sensi del Decreto- Legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 ottobre 2000, n. 304, come modificato dalla Legge qui pubblicata è il seguente: "1. Gli interventi strutturali previsti dall'art. 1, comma 2 del Decreto- Legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 ottobre 2000, n. 304, gli interventi di riqualificazione urbana e di restauro delle opere e dei monumenti più significativi della città di Palermo già deliberati dalla Commissione speciale costituita ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000, nonchè previa deliberazione della medesima Commissione speciale, gli interventi volti a garantire la sicurezza di strutture a rischio, sono completati o realizzati entro il 30 giugno 2003, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal suddetto Decreto-Legge.

Art. 25. (Interventi aeroportuali)

1. Al fine di garantire la sicurezza degli aeroporti e le attività di prevenzione dalle azioni terroristiche, il controllo totale dei bagagli da stiva, nonchè la realizzazione di interventi aeroportuali diretti ad assicurare un migliore funzionamento, ivi compresi gli interventi per l'abbattimento della rumorosità, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20022004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 26. (Recepimento degli annessi alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile internazionale)

1. Al recepimento degli annessi alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con Decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con Legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede in via amministrativa, sulla base dei principi generali stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, emanato in attuazione dell'articolo 687 del codice della navigazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si provvede alla predisposizione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi.

3. Il Governo è autorizzato a modificare, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, e in attuazione dei principi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 1985, le disposizioni di Legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 250.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20022004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Note all'art. 26:

- Il Decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 reca: "Approvazione della Convenzione Internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944".

-La Legge 17 aprile 1956, n. 561 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1956, n. 15 reca: "Ratifica ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente".

-Il Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 1985, n. 209, reca: "Recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione così come integrato dall'art. 1 della Legge 13 maggio 1983, n. 213".

-Il testo dell'art. 687 del codice della navigazione è il seguente: conto della disciplina vigente nei vari Stati

b) considerazione dell'attuale assetto delle componenti dell'intero settore del trasporto aereo

c) possibilità di prevedere periodi transitori di adeguamento tecnico ed organizzativo

d) rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico interno e dei limiti derivanti dall'ordine pubblico internazionale. Le materie di cui al comma precedente concernono:

1) telecomunicazioni aeronautiche, servizi radioelettrici e di radionaviga zione, servizi del traffico aereo, segnaletica a terra;

2) regole dell'aria e procedure di controllo del traffico aereo civile;

3) licenze del personale aeronautico civile;

4) navigabilità degli aeromobili civili;

5) registrazione ed identificazione degli aeromobili civili;

6) raccolta e scambio di informazioni meteorologiche;

7) libri e documenti di bordo;

8) mappa e carte aeronautiche;

9) caratteristiche degli aeroporti e delle piste di atterraggio e decollo;

10) aeromobili in pericolo e inchieste sugli incidenti;

11) unità di misura;

12) sicurezza del volo e degli aerodromi;

13) esercizio degli aeromobili civili. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad emanare, con propri decreti, le conseguenti disposizioni tecniche concernenti le materie sopraelencate. Al recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di aviazione civile si provvede mediante le procedure previste dai commi precedenti"

Art. 27. (Programmi di riabilitazione urbana)

1. Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di predisposizione, di valutazione, di finanziamento, di controllo e di monitoraggio di programmi volti alla riabilitazione di immobili ed attrezzature di livello locale e al miglioramento della accessibilità e mobilità urbana, denominati "programmi di riabilitazione urbana", nonchè di programmi volti al riordino delle reti di trasporto e di infrastrutture di servizio per la mobilità attraverso una rete nazionale di autostazioni per le grandi aree urbane.

2. I programmi sono promossi dagli enti locali, di intesa con gli enti e le amministrazioni competenti sulle opere e sull'assetto del territorio.

3. Le opere ricomprese nei programmi possono riguardare interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e delle relative attrezzature e spazi di servizio, finalizzati alla riqualificazione di porzioni urbane caratterizzate da degrado fisico, economico e sociale, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali.

4. Le opere che costituiscono i programmi possono essere cofinanziate da risorse private, rese disponibili dai soggetti interessati dalle trasformazioni urbane. A cura degli enti locali promotori è trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con cadenza annuale, una relazione sull'attuazione dei programmi di riabilitazione urbana e sugli effetti di risanamento ambientale e civile ottenuti.

5. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di realizzazione dell'intervento e del relativo schema di convenzione. Successivamente il sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano attuativo sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. L'indennità espropriativa, posta a carico del consorzio, in deroga all'articolo 5-bis del Decreto- Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359, deve corrispondere al valore venale dei beni espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione stabiliti in convenzione. L'in- Note all'art. 27:

-Il testo dell'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è il seguente: "Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonchè rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

 

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